IMU - Imposta municipale propria

Ufficio di riferimento: 

Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, N. 201 convertito nella Legge 22,12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

SI INFORMA

che con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2018 sono state deliberate le seguenti aliquote IMU per l’anno 2019:

Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale (A1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze

4 per mille

Aliquota ordinaria

9,5 per mille

Aliquota fabbricati cat. D

7,6 per mille

compete allo Stato l'intera quota

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: Euro 200,00

  •  L' imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono i fabbricati classificati nelle cat. C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie sopra indicate.
  • E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
  3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  5. ai fabbricati rurali strumentali;
  6. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  7. a un unico fabbricato posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dagli italiani residenti all’estero e iscritti all'Anagrafe italiana dei residenti all'estero (Aire), purché non locato o dato in comodato d'uso, e solo se risultino pensionati nei rispettivi paesi di residenza (è escluso che il beneficio si applichi se percepiscono la pensione in Italia);
  8. ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola (Legge di stabilità 2016).

AGEVOLAZIONI: COMODATI D’USO GRATUITO

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo  a parenti che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50%. La norma prevede espliciti vincoli all’applicazione dell’agevolazione:

  • vincolo di parentela: l’agevolazione è possibile solo se il comodatario e il comodante sono parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli);
  • vincolo di residenza e destinazione: il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile dato in comodato, il comodatario deve inoltre adibire detto immobile ad abitazione principale;
  • vincolo sul possesso di altri immobili (abitativi): il comodante può possedere esclusivamente l’immobile dato in comodato e l’immobile adibito a propria abitazione principale a condizione che la stessa non sia classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 – A/9. Il comodante può possedere altri immobili non abitativi, quali ad esempio negozi, uffici, terreni e aree fabbricabili;
  • vincolo registrazione del contratto: il contratto di comodato d’uso deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla stipula (l’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto di comodato, anche in caso di tardiva registrazione purchè sanata mediante ravvedimento). L’agevolazione decorre dalla data di registrazione in caso di tardiva registrazione senza che sia intervenuto ravvedimento.

-Obbligo presentazione dichiarazione IMU: per l’applicazione dell’agevolazione si deve presentare entro il 30/06/2020 la dichiarazione IMU, nella quale va attestato il possesso dei requisiti prescritti dalla norma.

BASE IMPONIBILE FABBRICATI:

 è determinata dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente, che varia a seconda della categoria dell’immobile:

  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i gruppi A/10 e D/5;
  • 65 per la categoria D;
  • 55 per la categoria C/1.

La base imponibile è ridotta del 50% per:

  • fabbricati d'interesse storico o artistico;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

 BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI (contribuenti NON IMPRENDITORI AGRICOLI)

  • Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,  rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Pagamento :  Il versamento dell’imposta deve eseguirsi  a mezzo modello F24, utilizzando i codici tributo sotto indicati:

Codice del Comune di Palazzolo sull’Oglio : G264

Tipologia di immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione princ.  e pertinenze

3912

=====

Terreni

3914

=====

Aree fabbricabili

3916

=====

Altri fabbricati

(ESCLUSO CAT.  “D”)

3918

=====

Fabbricati produttivi

Cat. “D”

=====

3925

I contribuenti devono versare l’imposta per l’anno 2019 secondo le seguenti scadenze:

  • 17/06/2019 acconto o versamento in unica soluzione;
  • 16/12/2019 saldo.

Non si deve eseguire il pagamento se l’importo annuo da versare è pari o inferiore a  € 5,00.

Sul sito internet del Comune www.comune.palazzolosulloglio.bs.it è possibile trovare ulteriori informazioni sul tributo ed è a disposizione un programma per effettuare il calcolo di quanto dovuto.

Si informa che l’Ufficio Tributi Sportello IMU/TASI è aperto al pubblico nei seguenti orari:

  • Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
  • Martedì - Giovedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45.

Regolamento IMU

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