Il Codice della Strada consente la rateizzazione del pagamento delle sanzioni dovute (non giunte in fase coattiva) ai soggetti che versino in condizioni economiche disagiate
Richiesta di rateizzazione della sanzione
A chi è rivolto
Per nuclei individuali il valore ISEE è uguale o inferiore a 10.628,16 euro mentre se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente, compreso il richiedente e i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
Descrizione
Il Codice della Strada consente la rateizzazione del pagamento delle sanzioni dovute, ai soggetti che versino in condizioni economiche disagiate.
La rateizzazione può essere richiesta per una o più violazioni purché accertate con uno stesso verbale, per un importo complessivo superiore a 200 euro.
A seguito della richiesta di rateizzazione non può essere presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Come fare
Per la dilazione di violazioni al codice della strada o sanzioni amministrative non giunte a riscossione coattiva è necessario rivolgersi all'Ufficio Polizia Locale che ha emesso il verbale di accertamento.
Cosa serve
- modulo di richiesta della rateizzazione;
- copia del verbale di accertamento;
- documentazione attestante l’impossibilità di adempiere in unica soluzione (CUD, 730 o Attestazione Isee).
Cosa si ottiene
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, la Polizia Locale dispone la ripartizione del pagamento del verbale non giunto a riscossione coattiva fino ad un massimo di:
- 12 rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000;
- 24 rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000;
- 60 rate se l’importo dovuto supera euro 5.000.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando di Polizia Locale provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
Sgravio
Qualora si ritenga infondato l’addebito riportato in una cartella esattoriale è possibile richiederne l’annullamento in autotutela tramite istanza di sgravio. Lo sgravio può essere richiesto solo per motivi che determinano l’annullamento/archiviazione del verbale di accertamento della violazione; a titolo esemplificativo, si possono individuare le seguenti ipotesi:
- il veicolo, al momento dell’accertamento della violazione, non era più di proprietà, purchè la vendita si sia perfezionata nelle modalità di legge;
- il veicolo, al momento dell’accertamento della violazione, risultava rubato;
- decesso dell’interessato in data successiva alla violazione;
- il pagamento della sanzione è stato effettuato tempestivamente e per circostanze impreviste non sia stato rilevato dagli uffici.
Dilazione di pagamento per mancato pagamento sanzione codice della strada
In caso di oggettiva e documentata difficoltà economico-finanziaria del debitore, è possibile presentare domanda di dilazione del pagamento entro il termine di pagamento dell'ingiunzione. Alla domanda di dilazione deve essere allegata l'attestazione ISEE, che deve essere inferiore a 15.000 euro ovvero a 20.000 euro qualora i redditi ISEE derivano esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
L’istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
La richiesta di rateizzazione si intende respinta se entro il termine di 90 giorni non viene accolta con provvedimento di accoglimento scritto.
Costi
Servizio Gratuito.