A chi è rivolto

I contribuenti che non abbiano provveduto al versamento del tributo possono pagare l'importo dovuto, contestualmente alle sanzioni in misura ridotta e agli interessi, senza limiti temporali.

Anche i contribuenti che hanno presentato una dichiarazione inesatta o infedele (e di conseguenza hanno versato una imposta inferiore), possono beneficiare dell'istituto del ravvedimento e della riduzione delle sanzioni, senza limite temporale.

L'istituto del ravvedimento (art. 13, comma 1, lettera c)) prevede inoltre la possibilità di presentare tardivamente una dichiarazione omessa, ma in questo caso il termine massimo entro cui presentare la dichiarazione è di 90 giorni dalla scadenza.

Descrizione

Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente di rimediare ad eventuali dimenticanze o errori di calcolo commessi dal contribuente in sede di pagamento dei tributi dovuti o della presentazione delle dichiarazioni obbligatorie. In caso quindi di omissioni, ritardi o insufficienti versamenti o di tardiva, omessa o errata dichiarazione, il contribuente può sanare la sua situazione tributaria ricorrendo spontaneamente al ravvedimento operoso.

Il suo perfezionamento però si realizza solo mediante il pagamento del tributo omesso, comprensivo delle sanzioni ridotte, in percentuale in base ai giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria o con la presentazione della dichiarazione nel caso di tributi non autoliquidabili. Inoltre, un altro elemento imprescindibile ai fini di perfezionamento del ravvedimento è che la violazione commessa non deve essere stata notificata o accertata dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di tributi in autoliquidazione il contribuente può determinare le sanzioni dovute in base ai giorni di ritardo nel pagamento:

  • Sanzione ravvedimento sprint: 0,1% e interessi di mora allo 0,1% se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • Sanzione ravvedimento breve: 1,5% se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno;
  • Sanzione ravvedimento intermedio: 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.
  • Sanzione ravvedimento lungo: 4,2% (1/7 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva.
  • Sanzione ravvedimento lunghissimo: 5% (1/6 del minimo) se la violazione viene sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva.

Normativa di riferimento: 

L'istituto del ravvedimento è previsto dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 e s.m.i., comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n. 471 e s.m.i..

Come fare

L'istanza deve essere presentata in carta semplice, debitamente motivata con allegata l'eventuale documentazione a supporto della richiesta del ravvedimento.

Cosa serve

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto.

Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.

Cosa si ottiene

Il deposito del ravvedimento operoso

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Il ravvedimento operoso può essere eseguito dal giorno successivo alla scadenza di versamento dell'imposta dovuta.

Costi

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24 (anche semplificato), come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a ICP, TOSAP, COSAP e canone unico patrimoniale occorre utilizzare le modalità previste dal Comune.

Calcolatore per Ravvedimento Operoso

TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24 - TARI 2024

Tipologia

Codice tributo

INTERESSI DA ACCERTAMENTO - IMU

3923

SANZIONI DA ACCERTAMENTO - IMU

3924

INTERESSI DA ACCERTAMENTO - TARI

3945

SANZIONI DA ACCERTAMENTO - TARI

3946

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Ultimo Aggiornamento

22
Ago/24

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